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Art. 1.
- E' costituita l'Associazione "Famiglie Adottive
Altovicentino", è una libera Associazione
di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata
nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del
Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile,
dalle normative che regolano le associazioni non riconosciute
D.L. 266 e modifiche, nonché del presente Statuto.
Art. 2. - L'Associazione "Famiglie Adottive
Altovicentino" persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura delladozione e lattenzione
verso le tematiche adottive, attraverso contatti fra
persone, famiglie, istituzioni, enti ed altre associazioni;
- promuovere e coordinare uno o più gruppi di
auto-aiuto per famiglie, nei quali coppie di genitori
possono trovarsi assieme per conoscersi e confrontare
le diverse esperienze
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione
nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione
sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso
la disponibilità allaccoglienza;
- promuovere iniziative di informazione, conoscenza,
collaborazione e sostegno dei paesi stranieri di provenienza
dei minori adottati;
- mettere in atto iniziative concrete a favore dei diritti
dellinfanzia e di quella abbandonata e/o in difficoltà
in particolare.
Art. 3. - L'associazione "Famiglie Adottive
Altovicentino" per il raggiungimento dei suoi fini,
intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti,
seminari, proiezioni di documenti, rivolte alle famiglie
e più in generale alla società;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento
teorico/pratici per genitori, educatori, insegnanti,
operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e
di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino,
pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché
degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 4. - L'associazione "Famiglie Adottive
Altovicentino" è aperta a tutti coloro che,
interessati alla realizzazione delle finalità
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- soci ordinari: persone che si impegnano a pagare,
per tutta la permanenza del vincolo associativo, la
quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci straordinari: persone, enti o istituzioni che
abbiano contribuito in maniera determinante, con la
loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico
alla costituzione dell'associazione.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è
deliberata, su domanda scritta del richiedente , dal
Consiglio direttivo.
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare
le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento
interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi
preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi
pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione
il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare
le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione
della Associazione.
Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni, ordinari
e straordinari, in regola con il versamento delle quota
sociale annua ed iscritti da almeno tre mesi hanno diritto
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non
può essere escluso neppure in caso di partecipazione
temporanea alla vita associativa.
Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione
sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi;
donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali
di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo
di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle
quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio
direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti
dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti,
sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione
di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dellAssociazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
Art. 9. Lanno finanziario inizia
il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo
e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo
deve essere approvato dallAssemblea ordinaria
ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere
depositato presso la sede dellAssociazione entro
i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato
da ogni associato.
Art. 10. Gli organi dellAssociazione
sono: lAssemblea dei Soci; il Consiglio direttivo;
il Presidente e il Collegio dei revisori;
Art. 11. Lassemblea dei soci è
il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare
una corretta gestione dellAssociazione ed è
composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto
ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa
è convocata almeno una volta allanno in
via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria
o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo
o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione lassemblea ordinaria è
valida se è presente la maggioranza dei soci,
e delibera validamente con la maggioranza dei presenti;
in seconda convocazione la validità prescinde
dal numero dei presenti.
Lassemblea straordinaria delibera in prima convocazione
con la presenza e col voto favorevole della maggioranza
dei soci e in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso
allalbo della sede almeno 15 giorni prima della
data dellassemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità
mediante affissione allalbo della sede del relativo
verbale.
Art. 12. Lassemblea ordinaria ha
i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo, il
Collegio dei revisori ; approva il bilancio preventivo
e consuntivo ed approva il regolamento interno.
Lassemblea straordinaria delibera sulle modifiche
dello Statuto e leventuale scioglimento dellAssociazione.
Allapertura di ogni seduta lassemblea elegge
un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere
il verbale finale.
Art. 13. Il consiglio direttivo è
composto da un minimo di tre ad un massimo di 9 membri,
eletti dallAssemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito
quando è presente la maggioranza dei membri.
I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività
gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio
direttivo può essere revocato dallassemblea
con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14. Il Consiglio direttivo è
lorgano esecutivo dellAssociazione "Famiglie
Adottive Altovicentino", si riunisce in media 2
volte allanno, o quando il Presidente lo ritenga
opportuno; esso può essere convocato dal presidente,
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata o
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre allassemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dellAssociazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere
le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo
di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere,
suddivise in singole voci, le previsioni delle spese
e delle entrate relative allesercizio annuale
successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie
categorie di soci;
Art. 15. Il presidente dura in carica
tre anni ed è il legale rappresentante dellAssociazione
a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive
tutti gli atti amministrativi compiuti dallAssociazione;
può aprire e chiudere conti correnti bancari
e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione
di attività varie, previa approvazione del Consiglio
direttivo.
Art. 16. Il Collegio dei revisori è
composto da tre soci eletti dallAssemblea al di
fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica
periodicamente la regolarità formale e sostanziale
della contabilità, redige apposita relazione
da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 17. Lo scioglimento dellAssociazione
è deliberato dallassemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dellente deve essere devoluto
ad associazione con finalità analoghe o per fini
di pubblica utilità, sentito lorganismo
di controllo di cui allart. 3, comma 190 della
legge 23.12.96, n. 662.
Art. 18. Tutte le cariche elettive sono
gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese
varie regolarmente documentate.
Art. 19. Per quanto non previsto dal
presente statuto valgono le norme di legge vigente in
maniera.
Thiene, 9 settembre 2002
Amatori Paolo
Dalla Via Giuseppina
Maino Marina
Marcomini Diego
Meneghini Alessandro
Turcato Emanuele
Vido Gianni
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NEWS
E' aperto il tesseramento per l'anno 2008:
- 30 euro per la coppia
- 20 euro x iscrizione di un singolo
Per le iscrizioni si puņ provvedere alla fine degli incontri o
direttamente al responsabile del gruppo di auto/aiuto.
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